CONTRATTO NAZIONALE DI LOCAZIONE UNITA’ DA DIPORTO    Marchio Confcommercio

Contratto Numero:        xxAA

Il /la sig./sig.ra (di seguito “il Locatario           

Nome:    

Nato/a a:         il: 

Residente in:  

Città:  

CAP:     

Stato:
Cod. Fiscale:   

Documento:      
Pat
. Nautica n°: 

Rilasciata da: 

Telefono:      

prende in locazione l’imbarcazione piu' avanti  specificata, alle condizioni in allegato a lui ben note.

Il locatario, sprovvisto di abilitazione alla conduzione dell'unita', dichiara che al comando dell'imbarcazione vi sara' il/la sig./sig.ra

Nome: 

Residenza:

Pat. Nautica n°:     

Rilasciata da:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Area di navigazione consigliata: Sino a Isole Eolie a sud, Sino a Isola di ponza a Nord

(***) Zona di assistenza garantita: -

(****) Foro competente Tribunale di NAPOLI

 

 

 

Durata della locazione


dal:           Ore:
                         

al:                     Ore:       giorni:  

Nome unita': __________________

Modello:     __________________

Targa:               __________________

N°persone min:2  N°persone max:10

N° cabine:4

Porto check-in:    NAP

Porto check-out: NAP

Resp.  . . . . . . .

 

TARIFFE               

    in valuta (€)

 

Imbarcazione:  

Extra:

pulizia finale (obbligatoria)

     

 

 

Totale: 
 
                  PAGAMENTI
Acconto –bonifico   

Saldo 100%: 

 

                   CAUZIONE
La cauzione da versare all’imbarco è:

 

FIRME

 

Luogo: Napoli        Data:

 

 

Società: _____________________________

 

Locatario: ___________________________

Skipper: _____________________________

 

 

 

 

 

Premesso che

-       l’Armatore ha pubblicato sul sito www.skippertech.it la lista delle proprie imbarcazioni disponibili per la locazione, con l’indicazione di date e luogo di disponibilità delle stesse;

-       che tale pubblicazione costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del Codice Civile;

-       che il Locatario ha aderito all’offerta per una di tali imbarcazioni, indicando nella propria adesione l’imbarcazione, la data ed il luogo prescelti, versando nel termine richiesto la caparra prevista;

-       tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto - Il  presente contratto disciplina la locazione dell’imbarcazione di cui alle premesse, descritta nel modulo di adesione inviato per via elettronica dal Locatario all’Armatore, per il periodo scelto dal Locatario ed al prezzo indicato nell’offerta dell’Armatore stesso, pubblicata sul sito www.skippertech.it, che a tutti gli effetti si considera allegato e parte integrante del presente contratto.

2. Parti del contratto - in questo contratto la Società*, in qualità di locatore verrà denominata “armatore”; il locatario, intestatario del contratto, verrà denominato “locatario”; l’eventuale conducente abilitato, diverso dalla persona del locatario, verrà denominata “skipper”.

3. Cessione del contratto - al locatario non è consentito cedere a sua volta in uso a terzi la predetta imbarcazione né i diritti derivanti dal presente contratto.

4. Modalità di conclusione del contratto - Le modalità di perfezionamento del contratto sono quelle indicate nel sito www.skippertech.it e qui di seguito riportate: a) l’Armatore, con la pubblicazione delle date di disponibilità delle imbarcazioni, località e prezzi ha effettuato un’offerta al pubblico ai sensi degli articoli 1336 e seguenti del Codice Civile. Tale offerta (ed il relativo contratto) è espressamente regolata dalle presenti Condizioni Generali di Locazione, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti conclusi a distanza. b) Con la compilazione del modulo d’ordine ed il versamento della caparra richiesta il Locatario ha aderito all’offerta dell’Armatore, impegnandosi al noleggio dell’imbarcazione prescelta ed al pagamento del relativo prezzo. Il contratto è stato quindi concluso al momento di ricezione del modulo d’ordine e del versamento della caparra. c) Nel corso della compilazione del modulo d’adesione il Locatario ha avuto la possibilità di visualizzare le informazioni inserite, al fine di verificarne la correttezza ed apporvi le eventuali modifiche. d) Dopo l’invio del modulo di adesione, il Locatario ha ricevuto una conferma d’ordine da parte del sito www.skippertech.it, con incluso le modalità qui riportate, il Locatario riceverà una copia cartacea delle presenti Condizioni Generali, controfirmata dall’Armatore. Il Locatario potrà comunque sempre stampare una copia delle Condizioni Generali o, in mancanza, riceverne una copia facendone richiesta a Skipper Tech all’indirizzo indicato sul sito www.skippertech.it. f) Il Locatario dovrà restituire all’Armatore copia del contratto, firmata per accettazione, ivi incluse le doppie firme richieste ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In mancanza di restituzione del modulo controfirmato, l’Armatore avrà il diritto di recedere dal contratto, trattenendo le somme versate a titolo di caparra quale penale per inadempimento da parte del Locatario.

5. Diritto di recesso

5.1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 185/1999, se il Locatario è un consumatore, ossia una persona fisica che conclude il contratto di locazione per scopi non riferibili alla propria attività professionale, ha diritto a recedere dal contratto di locazione, una volta concluso, per qualsiasi motivo, senza necessità di fornire spiegazioni e senza alcuna penalità. Per esercitare tale diritto, il Locatario dovrà inviare alla Skipper Tech una comunicazione in tal senso, entro dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto come specificata nell'articolo 2. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Skipper Techall’indirizzo: Skipper Tech s.r.l. Via M. Cammarano 19 80129 Napoli

In alternativa, il Locatario potrà comunicare il proprio recesso all’Armatore ed a Skipper Tech inviando un telegramma o fax, sempre entro il termine di 10 giorni dalla data di conclusione del contratto come specificata nell'articolo 2), telegramma o fax da confermare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro le 48 ore successive. In caso di recesso la caparra versata sarà rimborsata nei termini di legge, mentre verrà trattenuta esclusivamente la somma di Euro…, quale unico onere a carico del Locatario, oltre ovviamente alle le spese postali per l’invio della comunicazione di recesso. Sarà cura del Locatario, nella raccomandata contenente la comunicazione di recesso, fornire a Skipper Techle proprie coordinate bancarie (Cod. ABI - CAB - Conto Corrente dell'intestatario della fattura), al fine di ottenere la restituzione di quanto versato.

5.2. Una volta trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto, il Locatario avrà la facoltà di recedere dal contratto mendiante raccomandata con A. R., ma perderà il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto.

5.3. Il diritto di recesso non potrà più essere esercitato dal Locatario a partire dal sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione, e l'armatore da tale momento, in caso di dichiarazione successiva del locatario di non poter utilizzare l’imbarcazione, avrà sempre diritto al 100% della tariffa.

5.4 In caso di interruzione della conduzione dell’imbarcazione per richiesta o a causa del locatario, egli non avrà diritto ad alcun rimborso; il non uso della barca durante il periodo previsto, non dà diritto al locatario a rimborso alcuno.

5.5 L’armatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non possa consegnare la barca contrattata, avrà comunque la possibilità di consegnarne altra di analoghe caratteristiche entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si protragga oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del locatario chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso della tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi al tasso di legge, ma senza diritto ad alcun’altra forma di risarcimento

6. Reclami - Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto dal Locatario a Skipper Tech S.r.l  Via M. Cammarano 19, 80129 Napoli

Il responsabile del servizio reclami è il Sig. Giulio Mangia.

7. Corrispettivi, modalità di pagamento - Il corrispettivo pattuito per la locazione dell’imbarcazione è indicato nel sito www.skippertech.it, ed è indicato nell’allegato 1 al presente contratto. Entro 3 giorni lavorativi dall’invio del modulo di adesione il Locatario dovrà aver versato la somma pattuita a titolo di caparra, che potrà essere corrisposta tramite bonifico bancario , secondo quanto indicato nell’offerta e/o scelto dal Locatario. Il saldo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario  entro e non oltre 30 giorni della data prevista per l'inizio della locazione.

8. Obblighi dell'Armatore - L'Armatore consegna l'imbarcazione con le relative pertinenze, in stato di navigabilità, completa degli accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza e dei documenti per la navigazione, nonché con tutto ciò che è necessario per rendere la suddetta imbarcazione navigabile e per consentirle di servire all'uso convenuto. Il Locatario, al momento della consegna, una volta esaminata l'imbarcazione e dopo aver accertato che la stessa è provvista di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile e per consentirle di servire all'uso convenuto, sottoscriverà una lista, contenente l'inventario delle suddette pertinenze. Con la sottoscrizione dell'inventario, il Locatario conferma espressamente di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all'uso pattuito: ne segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione e l'Armatore sarà liberato da ogni responsabilità in proposito. Si intende espressamente tra le parti che le dotazioni di carte nautiche dettagliate, fornite dall'Armatore, coprono esclusivamente la "area consigliata" per la navigazione, tenendo ragionevolmente conto delle dimensioni della imbarcazione e delle distanze, nonché delle strutture portuali e ricettive presenti lungo le coste; tale area comprende (**). La consegna dell'imbarcazione avviene nel luogo, nella data e nell'ora previsti dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle modalità d'uso rientra nel periodo del contratto. L'obbligo di consegna dell'imbarcazione in capo all'Armatore sarà esigibile solo una volta che il Locatario avrà corrisposto l'intero corrispettivo pattuito per la locazione, versato la cauzione e sottoscritto l'inventario.

9. Obblighi del Locatario - Il Locatario è responsabile dell'imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, per tutto il periodo indicato nel presente contratto,egli, in particolare, è tenuto a usare con particolare prudenza, perizia e diligenza l'imbarcazione in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione. Il Locatario che navigherà al di fuori dell’area consigliata dovrà munirsi di dettagliate carte nautiche, relative alle zone nelle quali abbia intenzione di recarsi. Il Locatario si impegna inoltre a restituire l’imbarcazione locata nella data, nel luogo, e nell’ora stabiliti, nello stato di fatto in cui ne aveva preso possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dell’Armatore al momento della consegna.

Il Locatario si impegna espressamente a: 1) adibire l’imbarcazione esclusivamente per se e per l’equipaggio e prende atto che è vietato il trasporto merci e passeggeri e qualsiasi altro genere di commercio o di attività economica; 2) rispettare il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili; 3) usare l’imbarcazione esclusivamente nell’ambito di competenza del documento di abilitazione proprio o della persona designata; 4) non partecipare a regate o

manifestazioni nautiche di altro genere; 5) non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza; 6) rispettare i divieti dell’autorità portuale per mal tempo o pericolosità in mare; in ogni caso non navigare con mare superiore forza sei e tutte le volte in cui i bollettini meteorologici comunichino o prevedano a breve situazioni di tempo pericoloso per la navigazione. La violazione di tale obbligo comporterà l’assunzione per il Locatario della responsabilità per ogni eventuale danno subito dall’imbarcazione; 7) ancorare l’imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura e ad esercitare un continuo controllo; 8) condurre l’imbarcazione con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano danni; 9) non tenere alcun animale a bordo; 10) non usare per la pulizia esterna ed interna dell’imbarcazione alcun materiale che possa danneggiarla; 11) spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai 15 gradi; 12) contattare almeno una volta la settimana l’Armatore per segnalare la posizione.13) con il presente atto il Locatario si impegna ad usare l’imbarcazione locata per esclusivo uso da diporto. Sono a carico del Locatario tutte le spese relative all’uso ed ai consumi dell’imbarcazione (quali carburante, olio di lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali di appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese radio telefoniche). Il Locatario si impegna a curare l’imbarcazione, a tenere in ordine gli accessori e l’interno della stessa ed a riconsegnarle pulita ed in ottime condizionicondizioni. Il Locatario si impegna, inoltre, ad effettuare gli ordinari lavori di manutenzione e sarà responsabile di qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto obbligo. Il Locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome dell’armatore, le eventuali obbligazioni, inerenti l’imbarcazione, che abbia a contrarre con terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal locatario. Il locatario è tenuto a rimborsare all’armatore tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto locatario, senza che quest’ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.

10. Danni, avarie, incidenti e riparazioni - In caso di danno, avaria o incidente all’imbarcazione il Locatario deve avvisare immediatamente l’Armatore; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l’imbarcazione. Il Locatario non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione dell’Armatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del Locatario e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto dal presente contratto. A tutela dei propri diritti l’Armatore potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant’altro. Qualora l’imbarcazione senza responsabilità del Locatario subisca avaria esclusivamente a: motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e correnti, vele, batterie, alternatore, che non pregiudichi la piena utilizzazione per più di dodici ore, esclusa la prima notte dopo l’avaria, l’Armatore sarà soltanto tenuto a consentire al Locatario di recuperare le ore non godute, restando con ciò esclusa qualunque altra forma di risarcimento o rimborso. Tale recupero avverrà, a discrezione dell’Armatore, alla fine del periodo di locazione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per locazioni successive. E’ espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare compreso tra (***) e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qual volta l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso. Nessun intervento di riparazione ed assistenza potrà essere preteso dal Locatario al di fuori della fascia oraria 8-20. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione ed assistenza non addebitabili a responsabilità dell’Armatore secondo quanto previsto dal seguente contratto, dovranno essere pagate dal Locatario, alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali. Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui sopra, o al recupero delle ore di locazione non godute, ferma restando l’esclusione di ogni diritto del Locatario a risarcimento o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave, tender, fuoribordo, argano dell’ancora sia elettrico che manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel secondo capoverso del presente articoloarticolo. Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere effettuate dal Locatario direttamente all’Armatore al momento della restituzione dell’imbarcazione e comunque entro lo stesso giorno. L’inutile decorrenza del termine o la denuncia a persona diverso dell’Armatore comporterà la decadenza da diritto al rimborso.

11. Assicurazione - L’imbarcazione viene consegnata assicurata: 1) con una polizza kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta polizza ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del Locatario; 2) con una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dell’imbarcazione; tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento delle cose del Locatario e dei trasportati; tutti i danni e i risarcimenti dovuti previsti nell’articolo 10. Sono in ogni caso a carico del Locatario i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall’assicuratore per fatto o colpa del Locatario nonché la franchigia. A tal proposito, si richiama l'attenzione, in particolare e fatti salvi tutti gli altri casi esposti nella polizza assicurativa, sui limiti di operativita' della assicurazione quando l'unita' e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al moto ondoso per oltre un quadrante: sono coperti solo i danni limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera e solo nelle ore diurne.

 

12. Restituzione, osservanza dei termini - Il Locatario, se il termine della locazione è previsto di mattina, si impegna a fare rientro nel porto di riconsegna entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello previsto per la riconsegna, ed a restituire puntualmente l’imbarcazione nella data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad estinguere ogni obbligazione, inerente l’imbarcazione, contratta durante il periodo di conduzione. Il Locatario risponde della mancata riconsegna all’Armatore anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore e di avaria. L’itinerario della crociera deve pertanto essere programmato in modo tale da consentire la restituzione dell’imbarcazione nel tempo stabilito anticipando eventualmente il rientro in caso di avdverse previsioni meteorologiche. Per l’inadempimento di tale obbligazione il Locatario è tenuto a corrispondere all’Armatore una somma di denaro pari al prezzo settimanale della locazione della medesima imbarcazione in quel periodo, oltre a risarcire tutti i danni economici causati dal ritardo stesso, quali costi di vitto e alloggio a terra del locatario successivo e del suo equipaggio. E’ considerato ritardo agli effetti di quanto sopra detto anche la consegna dell’imbarcazione in porto diverso da quello fissato per la riconsegna. In questa ipotesi sono a carico del Locatario anche tutte le spese conseguenti al trasferimento dell’imbarcazione al porto di consegna.

12 b. Restituzione,  Ripristino pieno carburante

L’imbarcazione va restituita con il serbatoio del carburante pieno. In mancanza, verra’ calcolato il consumo sulla base delle ore di navigazione tratte dalla strumentazione di bordo in ragione di 8 litri / ora  oltre ad una penale di 50 Euro a parziale copertura dei costi legati all’approvvigionamento. Il pagamento dovra’ avvenire prima della restituzione della cauzione, dalla quale l’armatore si riserva, in ogni caso,  di prelevare quanto eventualmente dovuto e non versato.  Eventuali rabbocchi parziali effettuati dal locatario potranno essere presi in co nsiderazione solo se documentati e rispondenti agli effettivi livelli del carburante riscontrabili dalla strumentazione di bordo.

13. Cauzione - Il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione di diritto del presente contratto e  l’Armatore a diritto di ritenere, a titolo di penale, le somme a lui corrisposte dal locatatio per la locazione. La cauzione verrà restituita dopo aver constatato l’inesistenza di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte durante la navigazione. La limitazione della responsabilità economica del Locatario al solo importo della cauzione riguarda esclusivamente i danni materiali causati all’imbarcazione, mentre per gli altri e diversi danni l’Armatore ha il pieno diritto di richiedere al Locatario, che ne risponderà con tutto il suo patrimonio, il risarcimento integrale dei danni subiti.

14. Skipper - Lo Skipper è il comandate dell’imbarcazione, responsabile di essa e dell’equipaggio, per tutto ciò che riguarda la navigazione, la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant’altro relativo ai doveri di buono ed esperto comandante; Il contratto deve essere sottoscritto dallo Skipper; nel caso in cui questi non coincida con il Locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al Locatario il presente contratto espressamente in qualità di Skipper. L’Armatore ha il diritto di chiedere la presentazione della patente nautica allo skipper; se questo non ne dispone, o se essa è insufficiente, o se le sue conoscenze e capacità non sono, a giudizio insindacabile dell’Armatore, ritenute sufficienti per il tipo di imbarcazione e per la sicurezza delle persone a bordo, l’Armatore, qualora il Locatario non reperisca altro Skipper idoneo, potrà rifiutare la consegna dell’imbarcazione, trattenendo il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi risolto di diritto. Nel caso di skipper reperito dall'armatore su richiesta del locatario, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il contatto tra il locatario e lo skipper, e che l’armatore è pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d’opera che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto dello skipper è a carico del locatario. Nel caso sopracitato in cui il locatario non coincida con lo skipper, quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti dell'armatore degli eventuali danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo, rimanendo a carico del locatario le rimanenti responsabilità.

15. Violazione del contratto – Il locatario e/o lo skipper (per ciò che gli concerne) sono direttamente responsabili per ogni violazione del presente contratto. I medesimi si impegnano, solidalmente tra loro, a manlevare l'armatore da qualsiasi richiesta che da chiunque sia avanzata nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto durante l'utilizzo della barca o in conseguenza dello stesso. In caso di sequestro o fermo della barca per causa imputabile al locatario, quest’ultimo dovrà versare al proprietario un'indennità contrattuale obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del sequestro e/o del fermo.

16. Rinvio alle norme di legge – Il rapporto tra le parti qui presenti ha ad oggetto la sola locazione dell’imbarcazione ed è pertanto regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto,  dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni mobili dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.

17. Esclusivita' e validita' del presente contratto – il presente contratto è l'unico valido per poter condurre una imbarcazione della Società* ; qualsiasi altro contratto sottoscritto dal locatario per la conduzione della stessa imbarcazione, predisposto da mediatori o agenzie, è nullo e comunque inopponibile alla Società*. La eventuale nullità di singole disposizioni del presente contratto non comporta la sua nullità totale. Eventuali accordi in deroga alla presente convenzione richiedono a pena di nullità la forma scritta; l’armatore dà le informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia.

18. Controversie e deroga esclusiva al foro competente – per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo il Tribunale di (****).

19. Richiami– le parti si danno reciproco atto che le presenti condizioni generali di contratto devono intendersi integrate con le diciture, richiamate dagli asterischi, indicate nella prima pagina, al contenuto delle quali si fa espresso riferimento e integrale richiamo.

20. Formazione del contratto – le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato il presente contratto e che ogni clausola è stata specificamente concordata.

21. Traduzioni– la versione italiana di questo contratto prevarrà su tutte le altre eventuali versioni in lingua non italiana

 

 Approvazione del Locatario__________________________ Approvazione dello Skipper_______________________Approvazione Armatore______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

1.Oggetto del contratto; 2. Parti del contratto; 3. Cessione del contratto; 4. Modalità di conclusione del contratto; 5. Diritto di recesso; 6. Reclami; 7. Corrispettivi, modalità di pagamento; 8. Obblighi dell'Armatore; 9. Obblighi del Locatario; 10. Danni, avarie, incidenti e riparazioni; 11. Assicurazione; 12. e 12b  Restituzione, osservanza dei termini; 13. Cauzione; 14. Skipper; 15. Violazione del contratto; 16. Rinvio alle norme di legge; 17. Esclusivita' e validita' del presente contratto; 18. Controversie e deroga esclusiva al foro competente; 20. Formazione del contratto; 21. Traduzioni.

 

Approvazione del Locatario__________________________ Approvazione dello Skipper_______________________Approvazione Armatore_____________________________